Costituzione

Art. 1 - Con il nome di Associazione Internazionale dei Professori d'Italiano s'intende un'unione internazionale di persone morali o fisiche interessate all'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. Questa Associazione è retta dalla legge belga del 25.10.1919, modificata a sua volta dalla legge del 6.12.1954.

 

Carattere dell'associazione

Art. 2 - L'AIPI è neutrale dal punto di vista politico e religioso; non persegue alcuna finalità di lucro; è aperta a tutte le persone di qualsiasi nazionalità.

 

Sede

Art. 3 - La sede giuridica dell'AIPI è situata in uno dei comuni che costituiscono la città di Bruxelles (Belgio); attualmente si trova presso l'Institut d'Enseignement Supérieur Lucien Cooremans, place Anneessens, 11 a 1000 Bruxelles. La sede può essere trasferita in qualsiasi altro posto, sempre a Bruxelles, con semplice decisione del comitato direttivo pubblicata entro un mese negli allegati del Moniteur belge.

 

Responsabilità

Art. 4 - E' esclusa la responsabilità personale dei soci per gli impegni assunti dall'AIPI.

 

Finalità dell'associazione

Art. 5 - L'AIPI si propone:

  1. di promuovere i contatti e la collaborazione fra persone morali o fisiche interessate all'insegnamento della lingua e della cultura italiana a qualunque livello educativo;
  2. di facilitare lo scambio di ricerche ed esperienze pedagogiche, linguistiche e culturali atte a promuovere l'insegnamento e la conoscenza della lingua e cultura italiana.

 

Attività dell'associazione

Art. 6 - Per raggiungere le predette finalità l'AIPI:

  1. promuove e/o coordina attività di associazioni nazionali o internazionali esistenti o in via di costituzione, che si prefiggano gli scopi indicati nell'articolo 5;
  2. organizza o contribuisce a organizzare riunioni, seminari, corsi, colloqui, congressi e favorisce altre iniziative conformi ai suoi scopi;
  3. diffonde con i mezzi più idonei ogni informazione e documentazione corrispondenti alle sue finalità;
  4. collabora con organismi e associazioni nazionali o internazionali aventi finalità analoghe.

 

Adesione

Art. 7 -

  1. L'AIPI si compone di soci effettivi e di soci sostenitori, siano essi persone fisiche o giuridiche.
  2. Possono aderire all'AIPI:
    come soci effettivi:
    1. tutte le persone fisiche che insegnano l'italiano come lingua straniera;
    2. persone giuridiche: associazioni di docenti d'italiano; sezioni o gruppi di docenti d'italiano facenti parte di altre istituzioni culturali;

come soci sostenitori:
tutte le persone morali o fisiche che appoggino, anche moralmente, l'AIPI nella sua attività. I soci sostenitori non hanno diritto di voto né sono eleggibili.

Art. 8 - Si diventa soci dell'AIPI previa accettazione da parte del comitato direttivo di una domanda indirizzata al presidente.

 

Dimissioni e espulsioni

Art. 9 -

  1. Si esce dall'associazione a mezzo di lettera raccomandata indirizzata al presidente entro il 1° agosto dell'anno corrente; oltre questa data il socio è tenuto a pagare l'intera quota annuale per l'anno in corso;
  2. La qualità di socio decade per il mancato versamento della quota annuale entro la fine del secondo anno solare;
  3. Ove insorgano motivi tali da giustificare un provvedimento di espulsione, il caso viene demandato a un giurì d'onore nominato dall'assemblea generale;
  4. Il socio che esce dall'associazione è senza diritti sul fondo sociale di questa.

 

Organi dell'associazione

Art. 10 - Gli organi dell'AIPI sono:

  1. l'assemblea generale;
  2. il comitato direttivo;
  3. il collegio dei revisori dei conti.

 

L'assemblea generale

Art. 11 -

  1. L'assemblea generale è costituita:
    1. dai soci effettivi individuali;
    2. dai delegati delle persone giuridiche che siano soci effettivi.

Ogni socio effettivo potrà farsi rappresentare all'assemblea generale da un altro socio effettivo munito di una procura speciale. Tuttavia, ad ogni socio effettivo non potranno essere affidate più di due procure. La procedura di votazione è definita dal regolamento interno.

  1. I soci sostenitori assistono all'assemblea generale e possono esprimere pareri con valore consultivo.
  2. L'assemblea generale è convocata dalla segreteria almeno 5 mesi prima della data prevista. L'invito è inviato a tutti i soci e contiene l'ordine del giorno proposto dal comitato direttivo.
  3. L'assemblea generale delibera validamente solo se metà più uno dei soci effettivi (con diritto di voto) sono presenti o rappresentati.
    Tuttavia, se l'assemblea generale non riunisce la metà più uno dei soci effettivi dell'associazione, una nuova assemblea generale sarà convocata nelle stesse condizioni di cui sopra; questa deciderà definitivamente e validamente sulla proposta in esame, qualunque sia il numero dei membri presenti o rappresentati.
  4. All'assemblea generale è attribuita pienezza di poteri che consentano di raggiungere le finalità dell'associazione. Essa può fra l'altro:
    1. eleggere il presidente, i membri del comitato direttivo e i due revisori dei conti. Il presidente rimane in carica per quattro anni, con la possibilità di essere rieletto per altri due anni e non oltre; i membri del comitato direttivo e i due revisori dei conti sono eletti per una durata di quattro anni e sono rieleggibili;
    2. accettare il bilancio preventivo proposto dal comitato e fissare le quote sociali;
    3. approvare i conti dell'esercizio e darne scarico al tesoriere dopo aver preso conoscenza del rapporto dei revisori dei conti;
    4. stabilire il programma di attività e indicare il tema e il luogo della prossima assemblea generale e delle manifestazioni previste dall'articolo 6;
    5. nominare, all'occorrenza e nel quadro del bilancio, comitati speciali di lavoro, commissioni e gruppi di ricerca;
    6. sentiti i diversi rapporti approvare l'operato del comitato;
    7. ratificare l'uscita di soci dall'associazione e, eventualmente, nominare il giurì d'onore previsto all'articolo 9-3;
    8. revocare uno o più membri del comitato direttivo. In questo caso è necessaria la maggioranza dei due terzi dei voti dei membri presenti o rappresentati.
  5. Le deliberazioni dell'assemblea generale sono prese a maggioranza semplice eccetto nei casi particolari previsti in questo statuto. Non si può deliberare su un argomento non previsto all'ordine del giorno, se non a richiesta unanime.
  6. Per le deliberazioni dell'assemblea generale è tenuto un verbale firmato dal presidente e dal segretario.

 

L'assemblea generale straordinaria

Art. 12 -

  1. Un'assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta del comitato direttivo o di almeno due terzi dei soci effettivi.
  2. Tale richiesta, accompagnata da una proposta di ordine del giorno, deve essere rivolta al presidente. Il comitato direttivo decide della convocazione entro tre mesi dal ricevimento della richiesta.
  3. L'assemblea generale straordinaria può:
    1. modificare lo statuto conformemente alle proposte del comitato direttivo o dei due terzi dei soci effettivi ai sensi dell'articolo 16;
    2. eleggere un nuovo presidente qualora la carica si renda vacante prima della scadenza del mandato;
    3. eleggere nuovi membri del comitato alle condizioni previste dal comma precedente;
    4. sciogliere l'AIPI conformemente all'articolo 17.

 

Il comitato direttivo

Art. 13 -

  1. Si istituisce un comitato direttivo eletto dall'assemblea generale per la durata di quattro anni. Il comitato direttivo rimane in carica fino all'elezione del nuovo comitato.
  2. Il comitato si compone del presidente e di almeno quattro soci effettivi fra cui almeno un belga.
  3. Nel comitato si avvicendano di regola soci effettivi di diverse aree linguistiche.
  4. Il comitato designa fra i suoi membri il vice-presidente (o i vice-presidenti), il segretario e il tesoriere.
  5. Può essere eletto membro del comitato ogni socio effettivo la cui candidatura venga proposta al comitato almeno sei mesi prima della data fissata per l'assemblea generale. Il segretario rende note le candidature ai soci insieme all'invito per l'assemblea generale.
  6. Un membro del comitato può farsi rappresentare da un altro, al quale conferirà una procura speciale. Tuttavia, ad ogni membro non può essere affidata più di una sola procura.
  7. Le decisioni del comitato direttivo vengono prese a maggioranza semplice. Il comitato delibera validamente solo se almeno metà dei suoi membri sono presenti o rappresentati.
  8. Il comitato direttivo possiede tutti i poteri di gestione e di amministrazione, con riserva delle attribuzioni dell'assemblea generale:
    1. opera secondo il mandato conferitogli dall'assemblea generale;
    2. sbriga l'ordinaria amministrazione;
    3. designa i delegati destinati a rappresentare l'associazione presso altre associazioni o organizzazioni;
    4. propone i suoi orientamenti di lavoro;
    5. sottopone all'esame dell'assemblea generale il bilancio preventivo e le quote sociali del prossimo esercizio;
    6. convalida ammissioni, dimissioni ed espulsioni di soci.
  9. Il comitato direttivo si riunisce almeno una volta l'anno.
  10. Ogni atto che vincola l'associazione è, salvo procure speciali, firmato da due membri del comitato direttivo che non devono giustificare dei poteri conferiti a questo fine di fronte a terzi.
  11. Le azioni giudiziarie, tanto come attore che come convenuto, sono seguite dal comitato direttivo rappresentato dal suo presidente o da uno dei suoi membri designato a questo scopo da lui. Revisori dei conti.

Art. 14 - Il collegio dei revisori dei conti si compone di due membri eletti dall'assemblea generale per quattro anni. Essi esaminano i conti dell'esercizio e ne presentano rapporto scritto all'assemblea generale.

 

Finanziamento

Art. 15 - Le entrate dell'associazione sono costituite da:

  1. quote annuali dei soci effettivi individuali e giuridici e dei soci sostenitori;
  2. altre fonti che escludano ogni attività lucrativa.

 

Modifica dello statuto

Art. 16 -

  1. Il presente statuto può essere modificato da un'assemblea ordinaria o straordinaria su proposta del comitato o su richiesta di almeno due terzi dei soci effettivi.
  2. L'assemblea generale delibera validamente, in questo caso, solo se due terzi dei soci con diritto di voto sono presenti o rappresentati. Nessuna decisione sarà valida se non sarà approvata con la maggioranza dei due terzi dei voti.
  3. Tuttavia, se quest'assemblea generale non riunisce i due terzi dei soci effettivi dell'associazione, una nuova assemblea generale sarà convocata nelle stesse condizioni di cui sopra; questa deciderà definitivamente e validamente sulla proposta in esame, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
  4. Le modifiche allo statuto avranno effetto solo dopo essere state approvate da regio decreto belga e dopo che saranno adempiute le condizioni di pubblicità richieste dall'articolo 3 della legge del 25 ottobre 1919.

 

Scioglimento

Art. 17 - L'associazione può essere sciolta da un'assemblea generale ordinaria o straordinaria, su proposta del comitato direttivo o a richiesta di almeno due terzi dei membri effettivi.
Quest'assemblea generale può deliberare validamente solo se due terzi dei soci che abbiano voto deliberativo siano presenti o rappresentati. Nessuna decisione sarà valida se non sarà approvata con la maggioranza dei tre quarti dei voti.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione sarà devoluto a una istituzione che persegua fini analoghi, secondo conforme decisione dell'assemblea.

 

Regolamento interno

Art. 18 - L'assemblea generale può demandare a un comitato "ad hoc" il compito di redigere un regolamento interno. Detto regolamento dovrà essere approvato dall'assemblea generale con i due terzi dei voti.
Art. 19 - Il presente statuto entra in vigore dopo la sua approvazione da parte dell'assemblea costitutiva.

Art. 20 - Tutto quanto non previsto dal presente statuto, specie per quanto riguarda le pubblicazioni da fare negli allegati del Moniteur belge, verrà regolato in conformità della legge belga.